Casa, al via nuovo bando Giovani coppie e altri nuclei familiari
Le caratteristiche del contributo regionale
L’importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000,00 euro, elevato a 30.0000,00 per i soggetti residenti nei Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell’ambito dello stesso Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell’elenco dei Comuni terremotati (elenco art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, integrato dall’art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134/2012). Tali contributi possono diventare rispettivamente di 23.000,00 o 33.000,00 euro per gli alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici previsti dalla delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008.
Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo pari a 2.000,00 euro per i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.
Soggetti destinatari
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
- a) giovani coppie;
- b) nuclei monoparentali;
- c) nuclei numerosi;
- d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
- e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
- f) persone singole.
Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 36 anni.
Per monoparentali si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico.
Per numerosi si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 18.
Per singoli si intendono i nuclei costituiti da un solo componente che non abbia compiuto 36 anni di età con problemi sociali e familiari.
I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell’alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.
I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del pre-contratto:
- cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all’Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
- almeno uno dei componenti deve possedere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in un Comune dell’Emilia-Romagna; tale requisito non è richiesto per gli iscritti all’Aire in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna che intendono rimpatriare. Almeno uno dei componenti i nuclei che concorrono al contributo di 30.000,00 Euro deve possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni terremotati;
- valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche non superiore a 40.000,00 euro. Nel caso di nuclei costituiti da famiglie numerose il limite massimo dell’Isee è incrementato dell’importo di 2.000,00 euro per il primo figlio fiscalmente a carico. Per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce in ragione di 500 euro per ciascun figlio. Per figlio a carico si intende il figlio di minore età ovvero di maggiore età convivente che non ha percepito redditi o che ha percepito redditi non superiori al limite fissato dal DPR 917/86 e successive modificazioni;
- nessuno dei componenti deve possedere nel territorio regionale un alloggio o la titolarità del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo familiare sulla base della normativa regionale relativa all’edilizia agevolata;
- nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio.